keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 2 Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- articolo 8
- esecuzione 8
- atti 6
- norma 4
- intervento 4
- presente 4
- sezione 4
- adottare 4
- invita 2
- parti 2
- interessate 2
- presentare 2
- osservazioni 2
- termine 2
- stabilito 2
- adottati 2
- inferiore 2
- mese 2
- progetto 2
- secondo 2
- procedura 2
- consultiva 2
- disposizioni 2
- comuni 2
- misure 2
- qualunque 2
- pubblica 2
- per: 2
- relativi 2
- relazione 2
- disciplinato 2
- riguardanti 2
- modalità 2
- pratiche 2
- procedimento 2
- primo 2
- articoli 2
- audizioni 2
- previste 2
- divulgazione 2
- negoziata 2
- informazioni 2
- misura 2
- materia 2
Articolo 83
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
a) | il procedimento a norma degli articoli 69 e 72; |
b) | le audizioni previste dall'articolo 79; |
c) | la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79. |
Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
Articolo 83
Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione
In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:
a) | il procedimento a norma degli articoli 69 e 72; |
b) | le audizioni previste dall'articolo 79; |
c) | la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79. |
Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
whereas